Art. 241

Materiale vegetale, atti delegati e atti di esecuzione

In vigore dal 9 mar 2016
Materiale vegetale, atti delegati e atti di esecuzione 1.   Gli Stati membri adottano misure per limitare l'accesso nell'Unione di materiale vegetale, in caso di situazione epidemiologica sfavorevole in paesi terzi o territori in rapporto a malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), o a malattie emergenti, qualora sia richiesto dalle norme adottate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo che stabiliscono: a) le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di materiale vegetale, che agisce da veicolo di trasmissione di malattie elencate o emergenti; b) le prescrizioni relative: i) alla certificazione sanitaria, tenuto conto delle norme di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafi 2 e 3; o ii) alle dichiarazioni o agli altri documenti, tenuto conto delle norme di cui all', paragrafo 1, lettera b). 3.   La Commissione stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al paragrafo 2 sulla base dei seguenti criteri: a) il fatto che la malattia elencata o emergente che può trasmettersi attraverso il materiale vegetale rappresenti o no un grave rischio per la salute umana o degli animali nell'Unione; b) la probabilità che animali delle specie elencate per una particolare malattia elencata o malattia emergente vengano a contatto diretto o indiretto con il materiale vegetale di cui al paragrafo 2; c) la disponibilità e l'efficacia di misure alternative di riduzione dei rischi in relazione a tale materiale vegetale, in grado di eliminare o minimizzare il rischio di trasmissione di cui alla lettera a). 4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme che indicano, per il materiale vegetale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i codici della nomenclatura combinata, qualora tali codici non siano indicati in altre norme pertinenti dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Art. 241 Regolamento (UE) 2016/429 — Materiale vegetale, atti delegati e atti di esecuzione | Portale Normativo