Art. 237
Certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per l'ingresso nell'Unione
In vigore dal 9 mar 2016
Certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per l'ingresso nell'Unione
1. Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se tali partite sono accompagnate da uno dei seguenti documenti o da entrambi:
a)
un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, a meno che sia prevista una deroga al paragrafo 4, lettera a);
b)
dichiarazioni o altri documenti, ove richiesto dalle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera b).
2. Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se il certificato sanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), è stato verificato e firmato da un veterinario ufficiale in un paese terzo o territorio in conformità a prescrizioni in materia di certificazione equivalenti a quelle previste all', paragrafo 3, o all', paragrafo 3, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 4, o dell', paragrafo 4.
3. Gli Stati membri autorizzano la sostituzione dei certificati sanitari di accompagnamento di cui al paragrafo 1 con certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il sistema TRACES se questi ultimi:
a)
contengono tutte le informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo conformemente all', paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 3;
b)
garantiscono la tracciabilità delle partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale interessati e il collegamento tra tali partite e il certificato sanitario elettronico.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle:
a)
deroghe alle prescrizioni in materia di certificati sanitari di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2 del presente articolo, per le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e alle norme specifiche applicabili alla certificazione sanitaria per tali partite, nel caso in cui le partite in questione presentino un rischio irrilevante per la sanità animale o pubblica all'interno dell'Unione, a causa di uno o più dei seguenti fattori:
i)
le specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale interessati;
ii)
i metodi con cui sono tenuti gli animali e i tipi di produzione relativi agli animali, al materiale germinale e ai prodotti di origine animale interessati;
iii)
il loro uso previsto;
iv)
misure alternative di riduzione del rischio in vigore nei paesi terzi o territori di origine o di transito, o dopo il loro arrivo nel territorio dell'Unione, che offrono un livello equivalente di tutela della sanità animale e pubblica nell'Unione rispetto a quanto previsto dal presente regolamento;
v)
la fornitura, da parte del paese terzo o territorio interessato, di garanzie che il rispetto delle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione è dimostrato con mezzi diversi da un certificato sanitario;
b)
norme che prescrivano per le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che entrano nell'Unione di essere accompagnate da dichiarazioni o altri documenti necessari per dimostrare che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale in questione soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale in questione stabilite nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2.
Storico versioni
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