Art. 240
Agenti patogeni e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Agenti patogeni e atti delegati
1. Gli operatori, i veterinari, i professionisti della sanità degli animali acquatici e i professionisti degli animali che introducano agenti patogeni nell'Unione:
a)
adottano misure appropriate per garantire che l'ingresso di tali agenti patogeni nell'Unione non comporti un rischio per la sanità animale o per la sanità pubblica all'interno dell'Unione in rapporto alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti;
b)
adottano appropriate misure di controllo e prevenzione delle malattie volte a garantire che l'ingresso di tali agenti patogeni nell'Unione non comporti un rischio di bioterrorismo.
Il presente paragrafo si applica parimenti a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che introduca intenzionalmente tali agenti nell'Unione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscono prescrizioni per l'ingresso di agenti patogeni nell'Unione per quanto riguarda:
a)
l'imballaggio degli agenti patogeni;
b)
altre misure di riduzione dei rischi necessarie per impedire il rilascio e la propagazione di agenti patogeni.
Storico versioni
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