Art. 240

Agenti patogeni e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Agenti patogeni e atti delegati 1.   Gli operatori, i veterinari, i professionisti della sanità degli animali acquatici e i professionisti degli animali che introducano agenti patogeni nell'Unione: a) adottano misure appropriate per garantire che l'ingresso di tali agenti patogeni nell'Unione non comporti un rischio per la sanità animale o per la sanità pubblica all'interno dell'Unione in rapporto alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti; b) adottano appropriate misure di controllo e prevenzione delle malattie volte a garantire che l'ingresso di tali agenti patogeni nell'Unione non comporti un rischio di bioterrorismo. Il presente paragrafo si applica parimenti a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che introduca intenzionalmente tali agenti nell'Unione. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscono prescrizioni per l'ingresso di agenti patogeni nell'Unione per quanto riguarda: a) l'imballaggio degli agenti patogeni; b) altre misure di riduzione dei rischi necessarie per impedire il rilascio e la propagazione di agenti patogeni.
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Art. 240 Regolamento (UE) 2016/429 — Agenti patogeni e atti delegati | Portale Normativo