Art. 217

Certificati sanitari elettronici

In vigore dal 9 mar 2016
Certificati sanitari elettronici I certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il sistema TRACES possono sostituire i certificati sanitari di accompagnamento di cui all', paragrafo 1 se: a) contengono tutte le informazioni che devono figurare nel modello di certificato sanitario conformemente all', paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'; b) garantiscono la tracciabilità degli animali acquatici in questione e il collegamento tra tali animali e il certificato sanitario elettronico; c) consentono alle autorità competenti degli Stati membri d'origine, di passaggio e di destinazione di avere accesso ai documenti elettronici in ogni momento durante il trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-217

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 217 Regolamento (UE) 2016/429 — Certificati sanitari elettronici | Portale Normativo