Art. 217
Certificati sanitari elettronici
In vigore dal 9 mar 2016
Certificati sanitari elettronici
I certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il sistema TRACES possono sostituire i certificati sanitari di accompagnamento di cui all', paragrafo 1 se:
a)
contengono tutte le informazioni che devono figurare nel modello di certificato sanitario conformemente all', paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell';
b)
garantiscono la tracciabilità degli animali acquatici in questione e il collegamento tra tali animali e il certificato sanitario elettronico;
c)
consentono alle autorità competenti degli Stati membri d'origine, di passaggio e di destinazione di avere accesso ai documenti elettronici in ogni momento durante il trasporto.
Storico versioni
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