Art. 219

Obblighi degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso altri Stati membri

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso altri Stati membri 1.   Gli operatori diversi dai trasportatori notificano in anticipo all'autorità competente del proprio Stato membro di origine i movimenti previsti di animali acquatici da uno Stato membro a un altro nel caso in cui: a) gli animali acquatici debbano essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente agli e alle norme adottate ai sensi dell' e dell', paragrafo 2; b) gli animali acquatici debbano essere accompagnati da un certificato sanitario per gli animali acquatici qualora siano mossi da una zona soggetta a restrizioni come previsto all', paragrafo 2, lettera a); c) gli animali di acquacoltura e gli animali acquatici selvatici oggetto dei movimenti siano destinati: i) a uno stabilimento soggetto a registrazione a norma dell' o a riconoscimento a norma degli articoli da 176 a 179; ii) a essere rilasciati in natura; d) la notifica sia prevista conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'. 2.   Ai fini della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori forniscono all'autorità competente del loro Stato membro di origine tutte le informazioni necessarie per consentirle di notificare i movimenti all'autorità competente dello Stato membro di destinazione a norma dell', paragrafo 1.
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Art. 219 Regolamento (UE) 2016/429 — Obblighi degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso altri Stati membri | Portale Normativo