Art. 11

Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 9 mar 2016
Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori Ai fini del presente regolamento, un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante — soggetto quindi agli obblighi del fabbricante di cui all' — se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, talché la conformità ai requisiti del presente regolamento possa risultarne modificata.
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