Art. 11
Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori
In vigore dal 9 mar 2016
Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori
Ai fini del presente regolamento, un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante — soggetto quindi agli obblighi del fabbricante di cui all' — se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, talché la conformità ai requisiti del presente regolamento possa risultarne modificata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:426:oj#art-11