Art. 12
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 9 mar 2016
Identificazione degli operatori economici
Alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, gli operatori economici devono indicare:
a)
tutti gli operatori economici che abbiano fornito loro un apparecchio o un accessorio;
b)
tutti gli operatori economici cui essi abbiano fornito un apparecchio o un accessorio.
Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito un apparecchio o un accessorio e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un apparecchio o un accessorio.
Storico versioni
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