Art. 12

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 9 mar 2016
Identificazione degli operatori economici Alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, gli operatori economici devono indicare: a) tutti gli operatori economici che abbiano fornito loro un apparecchio o un accessorio; b) tutti gli operatori economici cui essi abbiano fornito un apparecchio o un accessorio. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito un apparecchio o un accessorio e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un apparecchio o un accessorio.
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Identificazione degli operatori economici (Art. 12 Regolamento (UE) 2016/426) — Testo vigente | Portale Normativo