Art. 13
Presunzione di conformità di apparecchi e accessori
In vigore dal 9 mar 2016
Presunzione di conformità di apparecchi e accessori
Apparecchi e accessori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, che sono disciplinati da tali norme o parti di esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:426:oj#art-13