Art. 13

Presunzione di conformità di apparecchi e accessori

In vigore dal 9 mar 2016
Presunzione di conformità di apparecchi e accessori Apparecchi e accessori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, che sono disciplinati da tali norme o parti di esse.
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