Art. 41

Non conformità formale

In vigore dal 9 mar 2016
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l', se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente regolamento; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell' o non è stato apposto; d) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta o non è stata redatta correttamente; e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; f) le informazioni di cui all', paragrafo 6, o all', paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete; g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all' o all' non è stato rispettato. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure del caso per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del DPI o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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