Art. 39

Procedura di salvaguardia dell'Unione

In vigore dal 9 mar 2016
Procedura di salvaguardia dell'Unione 1.   Se in esito alla procedura di cui all', paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura presa da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati. 2.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il DPI non conforme sia ritirato dal proprio mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca. 3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del DPI viene attribuita alle carenze delle norme armonizzate di cui all', paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:425:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo