Art. 42

Delega di potere

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere 1.   Al fine di tener conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici riguardo alla categoria di uno specifico rischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato I riclassificando il rischio da una categoria a un'altra. 2.   Uno Stato membro che abbia perplessità sulla classificazione di un rischio in una specifica categoria di rischio di cui all'allegato I, informa immediatamente la Commissione di tali perplessità e fornisce motivazioni a sostegno. 3.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione procede a una valutazione approfondita dei rischi che rendono necessaria una riclassificazione e degli effetti di quest'ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:425:oj#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo