Art. 42
Delega di potere
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere
1. Al fine di tener conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici riguardo alla categoria di uno specifico rischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato I riclassificando il rischio da una categoria a un'altra.
2. Uno Stato membro che abbia perplessità sulla classificazione di un rischio in una specifica categoria di rischio di cui all'allegato I, informa immediatamente la Commissione di tali perplessità e fornisce motivazioni a sostegno.
3. Prima di adottare un atto delegato la Commissione procede a una valutazione approfondita dei rischi che rendono necessaria una riclassificazione e degli effetti di quest'ultima.
Storico versioni
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