Art. 3
Valutazione del fabbisogno giustificato
In vigore dal 26 gen 2016
Valutazione del fabbisogno giustificato
Si ritiene che l'ente abbia un fabbisogno giustificato di attività liquide ai fini dell'articolo 419, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
ha ridotto, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di attività liquide in tutta la gamma di attività svolte dall'ente;
b)
la detenzione di attività liquide è coerente con la disponibilità delle attività nella valuta in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:709:oj#art-3