Art. 2
Comunicazione della deroga
In vigore dal 26 gen 2016
Comunicazione della deroga
1. L'ente creditizio comunica all'autorità competente che intende applicare una o entrambe le deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La comunicazione è effettuata per iscritto 30 giorni prima della data di prima applicazione della deroga.
Se intende apportare modifiche sostanziali all'applicazione della deroga/delle deroghe di cui alla comunicazione ai sensi del primo comma, l'ente ne informa l'autorità competente 30 giorni prima della data di prima applicazione delle modifiche.
In circostanze eccezionali, in cui, a causa di sviluppi improvvisi del mercato, di eventi idiosincratici o di altri fattori al di fuori del controllo dell'ente, le modifiche sostanziali non possano essere comunicate alle autorità competenti 30 giorni prima della data di prima applicazione, gli enti effettuano una comunicazione preliminare alle autorità competenti prima dell'applicazione delle modifiche sostanziali. La comunicazione preliminare descrive la natura della modifica sostanziale ed indica la misura in cui può essere applicata la deroga prevista, espressa in percentuale delle attività liquide che l'ente è tenuto a detenere per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità. La comunicazione preliminare è integrata dalla comunicazione di cui al secondo comma entro 30 giorni dalla data di prima applicazione della deroga.
Gli enti comunicano annualmente alle autorità competenti se intendono continuare ad applicare la deroga comunicata ai sensi del primo comma.
2. Nella comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma, sono specificate le seguenti informazioni:
a)
se la comunicazione riguarda la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 o la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, o entrambe;
b)
la conferma del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 419, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei requisiti di cui all' del presente regolamento;
c)
se la comunicazione riguarda la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, la conferma del rispetto dei requisiti di cui all' del presente regolamento;
d)
se la comunicazione riguarda la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la conferma del rispetto dei requisiti di cui agli del presente regolamento;
e)
la stima del ricorso futuro da parte dell'ente alle deroghe, in termini di deroga da applicare, espressa in percentuale, e la sua variazione nel tempo, insieme ad un confronto tra la posizione di liquidità dell'ente in caso di applicazione della deroga/delle deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la posizione di liquidità dell'ente in caso di non applicazione della deroga/delle deroghe di cui al predetto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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