Art. 4
Applicazione della deroga prevista all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 26 gen 2016
Applicazione della deroga prevista all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
1. L'ente prende tutte le misure ragionevoli per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di applicare la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.
2. L'ente assicura di essere sempre in grado di individuare, dal punto di vista operativo, le attività liquide utilizzate per soddisfare i requisiti in materia di copertura della liquidità in valuta estera e le attività liquide detenute come risultato dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. L'ente assicura che il proprio quadro di gestione del rischio di cambio soddisfi le seguenti condizioni:
a)
i disallineamenti di valuta derivanti dal ricorso alla deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono adeguatamente misurati, monitorati, controllati e giustificati;
b)
le attività liquide non in linea con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità dopo la deduzione degli afflussi possono essere liquidate nella valuta dello Stato membro dell'autorità competente pertinente ogniqualvolta ciò sia necessario;
c)
dati storici relativi ai periodi di stress corroborano la conclusione che l'ente è in grado di liquidare immediatamente le attività di cui alla lettera b).
4. L'ente che utilizza attività liquide in una valuta diversa da quella dello Stato membro dell'autorità competente pertinente per coprire il fabbisogno di liquidità nella valuta di quest'ultimo applica un coefficiente di scarto dell'8 % al valore di dette attività, in aggiunta ai coefficienti di scarto applicati a norma dell'articolo 418 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se le attività liquide sono denominate in una valuta che non è attivamente negoziata sui mercati internazionali dei cambi, il coefficiente di scarto aggiuntivo è pari all'8 % oppure alla più ampia variazione mensile del tasso di cambio tra le due valute nei 10 anni precedenti la pertinente data di riferimento della segnalazione, se questo secondo valore è superiore.
Se la valuta dello Stato membro dell'autorità competente pertinente è formalmente ancorata ad un'altra valuta nel quadro di un meccanismo in cui le banche centrali di entrambe le valute sono tenute a sostenere l'ancoraggio della valuta, l'ente può applicare un coefficiente di scarto pari alla larghezza della banda di oscillazione del tasso di cambio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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