Art. 3 · Valutazione del fabbisogno giustificato

Art. 3

Valutazione del fabbisogno giustificato

In vigore dal 26 gen 2016
Valutazione del fabbisogno giustificato Si ritiene che l'ente abbia un fabbisogno giustificato di attività liquide ai fini dell'articolo 419, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) ha ridotto, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di attività liquide in tutta la gamma di attività svolte dall'ente; b) la detenzione di attività liquide è coerente con la disponibilità delle attività nella valuta in questione.
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