Art. 3

Livelli massimi ammissibili applicabili

In vigore dal 15 gen 2016
Livelli massimi ammissibili applicabili 1.   Qualora la Commissione riceva — in particolare ai sensi del sistema della Comunità per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica o in base alla convenzione dell'AIEA sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare del 26 settembre 1986 — comunicazione ufficiale di un incidente nucleare o di qualsiasi altro evento di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, essa adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali potenzialmente contaminati che potrebbero essere immessi sul mercato. Fatto salvo l', paragrafo 4, i livelli massimi ammissibili applicabili fissati da tale regolamento di esecuzione non superano quelli stabiliti negli allegati I, II e III. Tale regolamento di esecuzione è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 2.   Il periodo di validità dei regolamenti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato. La durata del primo regolamento di esecuzione a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radiologica non supera i tre mesi. I regolamenti di esecuzione sono periodicamente riesaminati dalla Commissione e, se del caso, modificati in base alla natura e al luogo dell'incidente e dell'evoluzione del livello di radioattività effettivamente misurato. 3.   In sede di elaborazione o di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali stabilite a norma degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui i principi di giustificazione e di ottimizzazione, allo scopo di mantenere l'ordine di grandezza delle dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali. In sede di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione consulta il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato, qualora un incidente nucleare o un qualsiasi altro caso di emergenza radiologica provochino una contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nell'UE così diffusa che, i presupposti alla base dei livelli massimi ammissibili fissati negli allegati I, II e III del presente regolamento non siano più validi La Commissione può chiedere il parere di tale gruppo di esperti in ogni altro caso di contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nella Comunità. 4.   Fatto salvo l'obiettivo di protezione della salute perseguito dal presente regolamento, la Commissione può, mediante regolamenti di esecuzione autorizzare qualsiasi Stato membro, su sua richiesta e alla luce di circostanze eccezionali in esso verificatesi, a derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di determinati prodotti alimentari e alimenti per animali consumati nel suo territorio. Tali deroghe sono basate su elementi scientifici e sono debitamente giustificate dalle circostanze, in particolare i fattori sociali esistenti nello Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:52:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo