Art. 4

Misure restrittive

In vigore dal 15 gen 2016
Misure restrittive 1.   Quando la Commissione adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi a tali livelli massimi ammissibili non possono più essere immessi sul mercato a decorrere dalla data specificata in tale regolamento di esecuzione. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se, nel territorio doganale dell'Unione, sono sottoposti ad una procedura doganale diversa da quella del transito. 2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Qualsiasi caso di violazione dei livelli massimi ammissibili applicabili è notificato tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).
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