Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 gen 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) «prodotto alimentare»: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata nei prodotti alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.
I «prodotti alimentari» non comprendono:
a)
gli alimenti per animali;
b)
gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
c)
i vegetali prima della raccolta;
d)
i prodotti medicinali ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
e)
i prodotti cosmetici ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
f)
il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi dell', paragrafo 1, e paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
g)
le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
h)
i residui e contaminanti;
i)
le acque destinate al consumo umano, ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2013/51/Euratom.
2) «prodotti alimentari secondari»: i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione;
3) «alimenti per animali»: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all'alimentazione per via orale degli animali;
4) «immissione sul mercato»: la detenzione di prodotti alimentari o di alimenti per animali a fini di vendita, compresa l'offerta a fini di vendita, o altre forme di cessione, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, la distribuzione e altre forme di cessione.
5) «emergenza radiologica»: una situazione o un evento non ordinario implicante una sorgente di radiazioni che richiede un'azione tempestiva intesa a mitigare gravi conseguenze negative per la salute e la sicurezza della popolazione, la qualità della vita, il patrimonio o l'ambiente, o un pericolo che potrebbe dar luogo a tali conseguenze negative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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