Art. 1
Oggetto
In vigore dal 15 gen 2016
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei:
a)
prodotti alimentari, come specificato nell'allegato I;
b)
prodotti alimentari secondari come specificati nell'allegato II;
c)
alimenti per animali, come specificati all'allegato III,
che possono essere immessi sul mercato, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.
Il presente regolamento prevede inoltre la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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