Art. 1

Oggetto

In vigore dal 15 gen 2016
Oggetto Il presente regolamento stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei: a) prodotti alimentari, come specificato nell'allegato I; b) prodotti alimentari secondari come specificati nell'allegato II; c) alimenti per animali, come specificati all'allegato III, che possono essere immessi sul mercato, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Il presente regolamento prevede inoltre la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili.
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