Art. 4

Criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale può essere prorogato

In vigore dal 17 dic 2015
Criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale può essere prorogato 1.   Nel determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 può essere prorogato, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il Comitato prende in considerazione almeno i seguenti criteri: a) il numero minimo di anni necessari per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, tenendo conto del fatto che nel periodo iniziale i contributi annuali non devono superare di due volte la media dei contributi annuali; b) la fase del ciclo economico e l'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti, evidenziati dagli indicatori di cui all', paragrafo 1; c) ogni ulteriore esborso del Fondo che il Comitato, previa consultazione del CERS, prevede nel successivo quadriennio. 2.   Il Comitato non proroga, in nessun caso, il periodo iniziale per più di quattro anni.
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