Art. 6

Differimento dei contributi straordinari ex post

In vigore dal 17 dic 2015
Differimento dei contributi straordinari ex post 1.   Il Comitato, di propria iniziativa, previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione, o su proposta dell'autorità nazionale di risoluzione, differisce integralmente o parzialmente il pagamento da parte dell'ente dei contributi straordinari ex post ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 se ciò è necessario per proteggerne la posizione finanziaria. 2.   Il differimento del pagamento dei contributi straordinari ex post può essere autorizzato dal Comitato su richiesta dell'ente. L'ente fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie dal Comitato per effettuare la valutazione dell'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla propria posizione finanziaria. Il Comitato tiene conto di tutte le informazioni di cui dispongono le autorità nazionali competenti per stabilire se l'ente soddisfa le condizioni per il differimento di cui al paragrafo 4. 3.   Nel determinare se l'ente soddisfa le condizioni per il differimento, il Comitato valuta l'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sulla posizione di solvibilità e di liquidità dell'ente. Se l'ente fa parte di un gruppo, la valutazione riguarda anche l'impatto sulla solvibilità e sulla liquidità del gruppo nel suo insieme. 4.   Il Comitato può differire il pagamento dei contributi straordinari ex post se giunge alla conclusione che il pagamento ha una delle seguenti conseguenze: a) la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, dei requisiti minimi di fondi propri stabiliti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); b) la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, del requisito dell'ente in materia di copertura minima della liquidità stabilito all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e specificato all' del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (4); c) la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, del requisito specifico dell'ente in materia di liquidità stabilito all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). 5.   Il Comitato limita il periodo di differimento al minimo necessario per evitare rischi per la situazione finanziaria dell'ente o del suo gruppo. Il Comitato controlla regolarmente se le condizioni per il differimento di cui al paragrafo 4 continuano a sussistere durante il periodo di differimento. 6.   Su richiesta dell'ente, il Comitato può prorogare il periodo di differimento, se determina che le condizioni per il differimento di cui al paragrafo 4 continuano a sussistere. La proroga non può superare i 6 mesi.
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