Art. 3
Criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi ex ante nel periodo iniziale
In vigore dal 17 dic 2015
Criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi ex ante nel periodo iniziale
1. Nel valutare la fase del ciclo economico e l'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato prende in considerazione almeno i seguenti indicatori:
a)
gli indicatori macroeconomici di cui all'allegato, per individuare la fase del ciclo economico;
b)
gli indicatori di cui all'allegato, per individuare la situazione finanziaria degli enti contribuenti.
2. Gli indicatori presi in considerazione dal Comitato sono fissati in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti congiuntamente.
3. Le decisioni del Comitato di scaglionare nel tempo i contributi sono applicate in ugual misura a tutti gli enti che contribuiscono al Fondo.
4. In ogni periodo di contribuzione il livello dei contributi annuali può essere relativamente inferiore alla media dei contributi annuali calcolati ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, e dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento UE n. 806/2014 solo quando il Comitato verifichi che sulla base di previsioni prudenti il livello-obiettivo può essere raggiunto alla fine del periodo iniziale.
Storico versioni
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