Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:
1)
«periodo iniziale», il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014;
2)
«periodo di differimento», un periodo fino a sei mesi.
Storico versioni
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