Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 dic 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni: 1) «periodo iniziale», il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014; 2) «periodo di differimento», un periodo fino a sei mesi.
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