Art. 5
Soglie minime di CO2 e potenza termica nominale
In vigore dal 17 dic 2015
Soglie minime di CO2 e potenza termica nominale
1. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014:
a)
la soglia minima di CO2 equivalente è di 6 milioni di tonnellate all'anno;
b)
la soglia minima della potenza termica nominale è di 2 430 MW.
2. Le soglie di cui al paragrafo 1 si applicano a livello di gruppo e riguardano tutte le attività, incluse le attività di trasporto aereo o gli impianti che il soggetto che partecipa al mercato delle quote di emissioni in questione, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte.
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