Art. 4

Indicatori di manipolazioni

In vigore dal 17 dic 2015
Indicatori di manipolazioni 1.   In relazione agli indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi previsti dall'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) n. 596/2014, le prassi di cui agli indicatori da A, lettera a), ad A, lettera g), dell'allegato I del medesimo regolamento sono stabilite nell'allegato II, sezione 1, del presente regolamento. 2.   In relazione agli indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente previsti dall'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) n. 596/2014, le prassi di cui agli indicatori B, lettera a) e lettera b), dell'allegato I del medesimo regolamento sono stabilite nell'allegato II, sezione 2, del presente regolamento.
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