Art. 6

Determinazione dell'autorità competente

In vigore dal 17 dic 2015
Determinazione dell'autorità competente 1.   L'autorità competente cui l'emittente di strumenti finanziari deve notificare il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 è l'autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato l'emittente qualora si verifichi uno dei seguenti casi: a) se e finché l'emittente possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione nello Stato membro in cui è registrato; b) se e finché l'emittente non possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione in qualsiasi Stato membro, a condizione che possieda altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione nello Stato membro in cui è registrato. 2.   In tutti gli altri casi, compresi quelli di emittenti con sede in un paese terzo, l'autorità competente cui l'emittente di strumenti finanziari deve notificare il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate è l'autorità competente dello Stato membro in cui: a) l'emittente possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione per la prima volta; b) l'emittente possiede altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione per la prima volta, se e finché non possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione in uno Stato membro. Se l'emittente di strumenti finanziari possiede gli strumenti finanziari pertinenti ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, per la prima volta contemporaneamente in sedi di negoziazione in più Stati membri, notifica il ritardo all'autorità competente della sede di negoziazione che costituisce il mercato più importante in termini di liquidità, come stabilito dal regolamento delegato della Commissione da adottare a norma dell'articolo 26, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). 3.   Ai fini delle notifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate all'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:522:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo