Art. 3

Organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione

In vigore dal 17 dic 2015
Organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione Il regolamento (UE) n. 596/2014 non si applica a operazioni, ordini o condotte posti in essere nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico dagli organismi pubblici e dalle banche centrali di paesi terzi indicati nell'allegato I del presente regolamento nella misura in cui si svolgano nel pubblico interesse ed esclusivamente ai fini di tali politiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:522:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo