Art. 3

Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni

In vigore dal 17 dic 2015
Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni 1.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali assicurano la disponibilità dei mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni in modo da garantire lo svolgimento delle consultazioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 2.   Ciascuna autorità doganale designa i punti di contatto responsabili dello scambio di informazioni con altre autorità doganali nonché con la Commissione e comunica alla Commissione i dati di tali punti di contatto. 3.   La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco dei punti di contatto.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2016/341 — Mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni | Portale Normativo