Art. 2

Domande e decisioni

In vigore dal 17 dic 2015
Domande e decisioni Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni, e per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale, che hanno ripercussioni in uno o in più Stati membri.
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