Art. 14

Mezzi per lo scambio di dati

In vigore dal 17 dic 2015
Mezzi per lo scambio di dati Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la presentazione delle dichiarazioni doganali di vincolo delle merci ai regimi doganali seguenti: a) immissione in libera pratica; b) deposito doganale; c) ammissione temporanea; d) uso finale; e) perfezionamento attivo.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2016/341 — Mezzi per lo scambio di dati | Portale Normativo