Art. 16

Formulari per le dichiarazioni doganali semplificate

In vigore dal 17 dic 2015
Formulari per le dichiarazioni doganali semplificate 1.   Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, se una dichiarazione doganale semplificata di cui all'articolo 166 del codice è presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici per uno dei regimi specificati all' del presente regolamento, si utilizzano i pertinenti formulari di cui all'allegato 9, appendici da B1 a B5. 2.   Fino alle date di potenziamento dei sistemi di cui al paragrafo 1, se una persona dispone di un'autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice con riguardo a uno dei regimi specificati all' del presente regolamento, le autorità doganali possono accettare come dichiarazione semplificata un documento commerciale o amministrativo, a condizione che detto documento contenga almeno le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci e sia accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime doganale pertinente.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2016/341 — Formulari per le dichiarazioni doganali semplificate | Portale Normativo