Art. 13
Formulari per la prova della posizione doganale di merci unionali
In vigore dal 17 dic 2015
Formulari per la prova della posizione doganale di merci unionali
1. Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali.
2. Se per provare la posizione doganale di merci unionali si utilizzano mezzi diversi dai procedimenti informatici, un documento «T2L» o «T2LF» è fornito tramite il formulario conforme all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo III, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
3. Se necessario, tale formulario è completato da uno o più formulari complementari corrispondenti all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo IV, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
4. Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali autorizzano l'utilizzo di distinte di carico redatte secondo il formulario che figura nell'allegato 72-04, parte II, capo III, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 anziché di formulari complementari come parte descrittiva di un documento «T2L» o «T2LF».
5. Se le autorità doganali utilizzano procedimenti informatici per produrre il documento «T2L» o «T2LF» e tale sistema non consente l'uso di formulari complementari, il formulario di cui al paragrafo 2 del presente articolo è completato da uno o più formulari conformi all'esemplare 4 o all'esemplare 4/5 di cui all'allegato B-01, titolo III, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
6. Se un emittente autorizzato utilizza il timbro speciale di cui all'articolo 129 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tale timbro è approvato dalle autorità doganali e corrisponde al modello riportato nell'allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Si applicano le sezioni 23 e 23.1 dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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