Art. 5

Formulario per le domande e le autorizzazioni

In vigore dal 17 dic 2015
Formulario per le domande e le autorizzazioni 1.   Fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni in materia di AEO o per gli eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione iniziale. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le seguenti disposizioni: a) le domande per ottenere la qualifica di AEO sono presentate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 6 e b) le autorizzazioni che concedono la qualifica di AEO sono rilasciate utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 7.
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