Art. 6
Dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana
In vigore dal 17 dic 2015
Dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana
1. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contiene le indicazioni relative al valore in dogana.
2. Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per la comunicazione delle indicazioni di cui al paragrafo 1.
3. Se le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, si utilizza il formulario di cui all'allegato 8.
4. Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 70 del codice, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Tranne quando sia indispensabile per la corretta determinazione del valore in dogana, le autorità doganali esentano dall'obbligo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:
a)
quando il valore in dogana delle merci importate in una spedizione non supera i 20 000 EUR, a condizione che non si tratti di spedizioni multiple o frazionate aventi lo stesso speditore e lo stesso destinatario;
b)
quando la transazione alla base dell'immissione in libera pratica delle merci è di natura non commerciale;
c)
quando la comunicazione delle indicazioni in questione non è necessaria per l'applicazione della tariffa doganale comune;
d)
quando i dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune non sono applicabili.
6. Nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo continuativo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:341:oj#art-6