Art. 68
Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione
In vigore dal 24 nov 2015
Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione
(, paragrafo 1, del codice)
1. Se l’Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale l’esportatore può compilare un documento relativo all’origine conformemente alla legislazione pertinente dell’Unione, un esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione può chiedere di essere registrato a tal fine. Le sottosezioni da 2 a 9 della presente sezione si applicano mutatis mutandis.
2. Ai fini del presente articolo non si applicano l’, paragrafo 1, lettera d), e gli del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioni per l’accettazione delle domande e la revoca delle decisioni, nonché gli del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’ del presente regolamento.
3. La Commissione comunica al paese terzo con cui l’Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali competenti per la verifica di un documento relativo all’origine compilato da un esportatore registrato nell’Unione conformemente al presente articolo.
4. Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all’origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione.
5. Fino alle date di introduzione del sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE si applicano le seguenti disposizioni:
a)
un esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione può chiedere di essere autorizzato conformemente all’ del presente regolamento per poter agire in qualità di esportatore registrato a norma del paragrafo 1,
b)
un esportatore che è già titolare di un’autorizzazione di esportatore autorizzato nell’Unione può chiedere l’estensione di tale autorizzazione per poter agire in qualità di esportatore registrato a norma del paragrafo 1
e il loro numero di autorizzazione di esportatore autorizzato è utilizzato come numero di esportatore registrato.
A decorrere dalle date di introduzione del sistema degli esportatori registrati (REX), un esportatore di cui alla lettera a) o alla lettera b) del primo comma che desideri continuare ad agire in qualità di esportatore registrato ai sensi del paragrafo 1 viene registrato in tale sistema.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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