Art. 69
Sostituzione delle prove dell’origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione
In vigore dal 24 nov 2015
Sostituzione delle prove dell’origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione
(, paragrafo 1, del codice)
1. Se prodotti originari coperti da una prova dell’origine preferenziale rilasciata o compilata in precedenza ai fini di una misura tariffaria preferenziale ai sensi dell’, paragrafo 2, lettere d) o e), del codice, diversa dall’SGP dell’Unione, non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell’Unione, la prova dell’origine iniziale può essere sostituita da una o più prove sostitutive al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell’Unione.
2. Se la prova dell’origine necessaria ai fini della misura tariffaria preferenziale di cui al paragrafo 1 è un certificato di circolazione delle merci EUR.1, un altro certificato di origine rilasciato dalla pubblica amministrazione, una dichiarazione di origine o una dichiarazione su fattura, la prova dell’origine sostitutiva è rilasciata o compilata sotto forma di uno dei seguenti documenti:
a)
una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da un esportatore autorizzato che rispedisce le merci;
b)
una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;
c)
una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia della prova dell’origine iniziale alla dichiarazione di origine sostitutiva o alla dichiarazione su fattura sostitutiva;
d)
un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i)
il rispeditore non è un esportatore autorizzato e non consente che una copia della prova dell’origine iniziale sia allegata alla prova sostitutiva;
ii)
il valore totale dei prodotti originari nella spedizione iniziale supera il valore soglia applicabile al di sopra del quale l’esportatore, per poter fornire una prova sostitutiva, deve essere un esportatore autorizzato. 2 bis.
3. Nei casi in cui la prova dell’origine sostitutiva è rilasciata in conformità del paragrafo 2, lettera d), la convalida effettuata dall’ufficio doganale che rilascia il certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo deve essere apposta nella casella 11 del certificato. Le indicazioni fornite nella casella 4 del certificato con riguardo al paese di origine devono essere identiche a quelli figuranti nella prova dell’origine iniziale. La casella 12 è firmata dal rispeditore. Il rispeditore che firma la casella 12 in buona fede non è responsabile dell’esattezza delle indicazioni contenute nella prova dell’origine iniziale.
L’ufficio doganale a cui è chiesto il rilascio del certificato sostitutivo annota sulla prova dell’origine iniziale o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. La prova dell’origine iniziale è conservata dall’ufficio doganale interessato per almeno tre anni.
4. Se la prova di origine richiesta ai fini dell’applicazione della misura tariffaria preferenziale di cui al paragrafo 1 è un’attestazione di origine, la prova dell’origine sostitutiva è compilata dal rispeditore sotto forma di una dichiarazione sostitutiva.
Se il valore totale dei prodotti della spedizione in relazione alla quale è stata compilata una prova di origine non supera il valore soglia applicabile, non occorre che il rispeditore delle frazioni di spedizione sia egli stesso un esportatore registrato per poter compilare attestazioni di origine sostitutive.
Se il valore totale dei prodotti della spedizione in relazione alla quale è stata compilata una prova di origine supera il valore soglia applicabile, per poter compilare attestazioni di origine sostitutive il rispeditore deve soddisfare una delle condizioni seguenti:
a)
essere un esportatore registrato nell’Unione;
b)
allegare all’attestazione di origine sostitutiva una copia dell’attestazione di origine iniziale.
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