Art. 11
Autorità doganale designata per ricevere le domande
In vigore dal 24 nov 2015
Autorità doganale designata per ricevere le domande
(, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità doganali di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, del codice designate per ricevere le domande. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione le eventuali successive modifiche a tale elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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