Art. 292

Verifica e assistenza amministrativa

In vigore dal 24 nov 2015
Verifica e assistenza amministrativa ( del codice) 1.   L’autorità doganale competente può procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all’operazione di transito al fine di verificare che i dati registrati, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici. Tali controlli sono effettuati in caso di dubbi quanto all’esattezza e autenticità delle informazioni fornite o in caso di sospetta frode. Essi possono inoltre essere effettuati in base a un’analisi dei rischi o a campione. 2.   L’autorità competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente. 3.   Se l’autorità doganale competente dello Stato membro di partenza presenta una domanda all’autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all’operazione di transito unionale, si considera che le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del codice per l’appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l’autenticità e l’esattezza dei dati non siano state confermate.
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Art. 292 Regolamento (UE) 2015/2447 — Verifica e assistenza amministrativa | Portale Normativo