Art. 290

Circolazione di spedizioni postali nell’ambito del regime di transito interno in situazioni speciali

In vigore dal 24 nov 2015
Circolazione di spedizioni postali nell’ambito del regime di transito interno in situazioni speciali [, paragrafo 2, lettera f), del codice] 1.   Se merci unionali vengono fatte circolare verso, da o tra territori fiscali speciali in regime di transito interno in conformità dell’, paragrafo 2, lettera f), del codice, la spedizione postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-02. 2.   Se merci unionali vengono fatte circolare in regime di transito interno in conformità dell’, paragrafo 2, lettera f), del codice dal territorio doganale dell’Unione verso un paese di transito comune per essere instradate verso il territorio doganale dell’Unione, tali merci sono corredate della prova della posizione doganale di merci unionali stabilita mediante uno dei mezzi elencati all’ del presente regolamento. La prova della posizione doganale di merci unionali è presentata a un ufficio doganale all’atto della reintroduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.
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Art. 290 Regolamento (UE) 2015/2447 — Circolazione di spedizioni postali nell’ambito del regime di transito interno in situazioni speciali | Portale Normativo