Art. 291

Operazione di transito in circostanze particolari

In vigore dal 24 nov 2015
Operazione di transito in circostanze particolari [, paragrafo 3, lettera b), del codice] 1.   Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito su carta in caso di guasto temporaneo: a) del sistema elettronico di transito; b) del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici; c) della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito. Le norme sul ricorso a un’operazione di transito su supporto cartaceo sono stabilite nell’allegato 72-04. 2.   L’accettazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo in caso di guasto temporaneo di cui alle lettere b) o c) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.
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Art. 291 Regolamento (UE) 2015/2447 — Operazione di transito in circostanze particolari | Portale Normativo