Art. 291
Operazione di transito in circostanze particolari
In vigore dal 24 nov 2015
Operazione di transito in circostanze particolari
[, paragrafo 3, lettera b), del codice]
1. Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito su carta in caso di guasto temporaneo:
a)
del sistema elettronico di transito;
b)
del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici;
c)
della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito.
Le norme sul ricorso a un’operazione di transito su supporto cartaceo sono stabilite nell’allegato 72-04.
2. L’accettazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo in caso di guasto temporaneo di cui alle lettere b) o c) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.
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