Art. 292
Verifica e assistenza amministrativa
In vigore dal 24 nov 2015
Verifica e assistenza amministrativa
( del codice)
1. L’autorità doganale competente può procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all’operazione di transito al fine di verificare che i dati registrati, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici. Tali controlli sono effettuati in caso di dubbi quanto all’esattezza e autenticità delle informazioni fornite o in caso di sospetta frode. Essi possono inoltre essere effettuati in base a un’analisi dei rischi o a campione.
2. L’autorità competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente.
3. Se l’autorità doganale competente dello Stato membro di partenza presenta una domanda all’autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all’operazione di transito unionale, si considera che le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del codice per l’appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l’autenticità e l’esattezza dei dati non siano state confermate.
Storico versioni
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