Art. 238

Luogo e momento della visita delle merci

In vigore dal 24 nov 2015
Luogo e momento della visita delle merci ( del codice) Se l’ufficio doganale competente ha deciso di procedere alla visita delle merci in conformità dell’, lettera c), del codice o di prelevare campioni in conformità dell’, lettera d), del codice, esso designa il momento e il luogo di tale visita o prelievo e ne informa il dichiarante. Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale competente può designare un luogo diverso dalla sede doganale o un momento al di fuori dell’orario ufficiale di apertura dell’ufficio doganale.
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Art. 238 Regolamento (UE) 2015/2447 — Luogo e momento della visita delle merci | Portale Normativo