Art. 236

Contingente tariffario

In vigore dal 24 nov 2015
Contingente tariffario ( del codice) 1.   Nel caso in cui una dichiarazione in dogana sia presentata sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante per l’immissione in libera pratica di merci soggette a un contingente tariffario gestito secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana, il titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto tale forma richiede la concessione del contingente tariffario in una dichiarazione complementare. 2.   Se la richiesta di concessione di un contingente tariffario gestito secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali viene fatta nell’ambito di una dichiarazione complementare, tale richiesta può essere trattata solo dopo la presentazione di tale dichiarazione. Tuttavia, la data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante è presa in considerazione ai fini della concessione del contingente tariffario. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di dichiarazione all’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri possono disporre che la domanda per beneficiare di un contingente tariffario gestito conformemente alle disposizioni degli articoli da 49 a 54 del presente regolamento sia effettuata in una forma diversa da quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che gli Stati membri dispongano di tutte le indicazioni necessarie per stabilire la validità della domanda.
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Art. 236 Regolamento (UE) 2015/2447 — Contingente tariffario | Portale Normativo