Art. 21

Sistema elettronico relativo alle ITV

In vigore dal 24 nov 2015
Sistema elettronico relativo alle ITV (, paragrafo 1, e , paragrafo 5, del codice) 1.   Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative a domande e decisioni connesse alle ITV o a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’, paragrafo 1, del codice. Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni. 2.   In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1: a) la sorveglianza di cui all’ del presente regolamento comprende i dati pertinenti per il monitoraggio dell’uso delle decisioni ITV; b) l’autorità doganale che ha ricevuto la domanda e ha preso la decisione ITV comunica attraverso il sistema di cui al paragrafo 1 se è concesso un periodo di uso esteso della decisione ITV, indicando la data finale del periodo di uso esteso e i quantitativi di merci oggetto di tale periodo. 3.   La Commissione comunica agli Stati membri i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 2, lettera a), su base regolare al fine di facilitare la sorveglianza, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti dalle ITV. 4.   Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle ITV è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri. 5.   Quando si procede al trattamento di una domanda di decisione ITV le autorità doganali indicano lo status della domanda nel sistema di cui al paragrafo 1. 6.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema ivi indicato conformemente all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano la banca dati centralizzata della Commissione istituita dall’, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/1993 (8). 7.   Fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del sistema di cui all’ del presente regolamento, le autorità doganali verificano l’uso delle decisioni ITV nel corso dei controlli doganali o dei controlli a posteriori conformemente agli del codice. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, fino alla suddetta data di inizio, la Commissione non è tenuta a comunicare agli Stati membri i risultati della sorveglianza di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2015/2447 — Sistema elettronico relativo alle ITV | Portale Normativo