Art. 19
Scambio di dati relativi alle decisioni IVO
In vigore dal 24 nov 2015
Scambio di dati relativi alle decisioni IVO
(, paragrafo 5, del codice)
1. Le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle decisioni IVO su base trimestrale.
2. La Commissione mette le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 a disposizione delle autorità doganali di tutti gli Stati membri.
Storico versioni
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