Art. 18
Notifica delle decisioni IVO
In vigore dal 24 nov 2015
Notifica delle decisioni IVO
(, paragrafo 3, del codice)
1. Se l’autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, essa deve farlo utilizzando il formulario di cui all’allegato 12-02.
2. Se l’autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, tale decisione deve essere stampabile nel formato di cui all’allegato 12-02.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-18