Art. 18 · Notifica delle decisioni IVO

Art. 18

Notifica delle decisioni IVO

In vigore dal 24 nov 2015
Notifica delle decisioni IVO (, paragrafo 3, del codice) 1.   Se l’autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, essa deve farlo utilizzando il formulario di cui all’allegato 12-02. 2.   Se l’autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, tale decisione deve essere stampabile nel formato di cui all’allegato 12-02.
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