Art. 142

Metodo deduttivo

In vigore dal 24 nov 2015
Metodo deduttivo [, paragrafo 2, lettera c), del codice] 1.   Il prezzo unitario usato per determinare il valore in dogana di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del codice è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nell’Unione, nello stato in cui sono importate, nello stesso momento o pressappoco al momento dell’importazione delle merci oggetto della valutazione. 2.   In assenza di un prezzo unitario di cui al paragrafo 1, il prezzo unitario utilizzato è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute, nello stato in cui sono importate, nel territorio doganale dell’Unione, al più presto dopo l’importazione delle merci da valutare e comunque entro 90 giorni da tale importazione. 3.   In assenza di un prezzo unitario di cui ai paragrafi 1 e 2, su richiesta del dichiarante è utilizzato il prezzo unitario al quale le merci importate sono vendute nel territorio doganale dell’Unione dopo ulteriore lavorazione o trasformazione, tenuto conto del valore aggiunto da tale lavorazione o trasformazione. 4.   Le seguenti vendite non sono prese in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera c), del codice: a) vendite di beni a un livello commerciale diverso dal primo dopo l’importazione; b) vendite a soggetti collegati; c) vendite a persone che, direttamente o indirettamente, senza spese o a costo ridotto, forniscono i beni o servizi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del codice per l’impiego nell’ambito della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate; d) vendite in quantitativi che non siano sufficienti a consentire di determinare il prezzo unitario. 5.   Nel determinare il valore in dogana, dal prezzo unitario stabilito conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono detratti i seguenti elementi: a) le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure il ricarico generalmente praticato per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite sul territorio doganale dell’Unione di merci importate della stessa natura o specie che rientrano in un gruppo o una gamma di merci prodotte da un settore industriale specifico; oppure b) le spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonché le spese connesse sostenute nel territorio doganale dell’Unione; oppure c) i dazi all’importazione ed altre imposte da pagare nel territorio doganale dell’Unione a motivo dell’importazione o della vendita delle merci. 6.   Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna di cui all’-02 può essere direttamente determinato a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all’ del regolamento (CEE) n. 2658/87 (16) del Consiglio. Tali prezzi unitari possono essere usati per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di 14 giorni. Ciascun periodo decorre da un venerdì. I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente: a) previa deduzione degli elementi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui al paragrafo 5, lettera b). Tali importi vengono comunicati alla Commissione. b) Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di 14 giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari. c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi devono essere divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l’ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.
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Art. 142 Regolamento (UE) 2015/2447 — Metodo deduttivo | Portale Normativo